La concessione
Il ciclo di vita del Credito va dalla domanda ad opera del cliente aspirante prenditore alla restituzione.
Il Cliente presenta ad una banca una domanda che contiene, oltre ai suoi dati anagrafici, i suoi dati economici patrimoniali, la quantità e la forma richiesta, lo scopo della richiesta e le eventuali garanzie offerte che completano l’illustrazione della fondatezza della domanda e la sua capacità di restituzione.
Il credito offerto dalla banca si distingue in credito per cassa (denaro liquido) e credito di firma (garanzie fideiussorie) che garantiscono a terzi “il fare” del cliente (es. l’esecuzione di un’opera entro un certo tempo, credito di firma commerciale) o “il dare” (es. il pagamento di un canone di affitto, la restituzione di una cauzione, credito di firma finanziario).
Il credito per cassa si divide in credito valido fino a revoca da parte della banca ed in credito a scadenza che la banca non può revocare fino alla scadenza se non per gravi inadempimenti (es. mancato pagamento di una rata, in questo caso la revoca produce la cosiddetta decadenza del “ beneficio del termine” cioè la decadenza della facoltà del cliente di tenere il danaro fino alla scadenza). Esiste poi una forma di credito intermedia, detta auto liquidante, che può essere valida fino a revoca o avere una scadenza e da facoltà al cliente di scontare [disporre immediatamente di importi con maturazione nel futuro] crediti con varie scadenze inferiori all’anno (es. bollette, canoni, fatture su lavori già fatti etc, rarissimamente contratti su lavori da iniziare).
I prodotti sono applicazioni delle forme tecniche, es. scoperto di conto corrente per le giovani coppie, è una forma di credito per cassa, valida fino a revoca, erogabile alle giovani coppi con limiti e tassi predeterminati.
Ricevuta la domanda dal cliente il funzionario istruttore (proponente) raccoglie la documentazione a supporto della decisione di affidamento o decisione di accordare il credito che verrà presa da un superiore (deliberante) appositamente delegato con facoltà dipendenti dal rischio (quantità , forma tecnica, qualità del cliente). Una regola BdI inderogabile prescrive che proponente e deliberante siano persone separate.
La raccolta della documentazione può essere fatta manualmente o informaticamente in modo più o meno automatico. In questo secondo caso si parla di Pratica di Fido Elettronica o PEF.
Fra la documentazione raccolta spiccano le informazioni del la Centrale Rischi gestita da BdItalia. Tutte le banche devono segnalare a BdItalia gli affidamenti superiori a 30.000 E. BdI consolida (somma) le informazioni provenienti dalle varie banche , le anonimizza (nasconde il nome della banca segnalante) e le ritorna alle banche richiedenti per il seguito di competenza. Per gli importi inferiori a 30.000 E, quasi tutte le banche fanno la segnalazione, a banche dati private , dalle quali ricevono pure informazioni di ritorno, che monitorano anche la regolarità delle restituzioni a soc.tà di credito al consumo (credito automobilistico, acquisto di elettronica o mobili etc).
Della documentazione da presentare al deliberante fanno parte le informazioni economiche-patrimoniali (per le soc.tà i bilanci) o la dich. dei redditi (per le persone fisiche, i professionisti etc.), l’andamentale interno (una sorta di pagellina o semaforo che indica la regolarita di eventuali rapporti pregressi), le informazioni ipocatastali (patrimonio immobiliare con o senza gravami (pignoramenti, ipoteche)) ed eventi pregiudizievoli per la concessione (decreti ingiuntivi, pignoramenti, costituzione di fondi patrimoniali tendenti a proteggere il patrimonio da pretese risarcitorie etc.)
Allorché la banca riceve la domanda possono accadere più cose: la più ovvia è respingerla perché il cliente è già sfavorevolmente conosciuto. Se invece è favorevolmente conosciuto allora si controllano il suoi dati economici-patrimoniali, i suoi andamentali interni e la sua Ceri. Se non è conosciuto si invia una prima richiesta di informazione a BdI. Anche qui possono succedere più cose. Se BdI conosce il cliente (perché precedentemente segnalato da altre banche) risponde con la situazione che le risulta, altrimenti si limita a dargli un codice identificativo e rimane in attesa di future segnalazioni.
Nella segnalazione che BdI ritorna alle banche compaiono per ognuna delle categorie di segnalazione (Cassa a revoca, cassa a scadenza, cassa autoliquidante, firma commerciale o firma finanziaria) l’accordato e l’utilizzato da parte del cliente sul sistema bancario. Inoltre sono esposti eventuali incagli o sofferenze.
Durante l’istruttoria il cliente viene valutato (dotato di un rating, [ non tutte le banche hanno un sistema di rating approvato da BdI ma tutte hanno un sistema di valutazione anche se non lo chiamano rating]) che indica la sua probabilità di default (PD) ad un anno. Tanto più basso sarà il suo rating (alta PD) tanto più alto sarà il tasso di interesse richiestogli (col limite del tasso massimo previsto dalla legge antiusura). Il Default è uno stato di insolvenza caratterizzato da un utilizzato superiore del 5% all’accordato protratto per 90 giorni consecutivi(Default a 90 gg) o 180 giorni.
Il funzionario deliberante, su proposta del proponente delibera, nell’ambito delle facoltà delegategli dal consiglio di amministrazione) di concedere il credito (lo accorda) indicando quantità e condizioni (deposito di garanzie, es. azioni o titoli di stato, ipoteche etc.) ed ovviamente tasso applicato.
Una volta completato il passo precedente con la consegna delle garanzie (perfezionamento), l’accordato diventa operativo ed il cliente può passare alla cassa per prelevare (utilizzare l’accordato).
Alla Ceri viene segnalato l’importo accordato e l’ utilizzato.
L’organizzazione della fase istruttoria, l’articolazione dei poteri di delibera, del modo con cui si arriva alla delibera , sono diversi per ogni banca e dipende dalla sua complessità, dai suoi sistemi informativi, dalla sua storia. L’istruttoria può essere fatta con sistemi cartacei ad alimentazione manuale (banche piccole) o con sistemi elettronici che si auto procurano le informazioni rilevanti accedendo a banche dati interne ed esterne (banche grandi).
Il monitoraggio post erogazione (vedi nota)
Dopo l’utilizzo la banca monitora il rapporto per catturare precocemente eventuali sintomi di deterioramento con conseguente peggioramento della PD. Si rammenti che PD bassa indica aziende buone, PD alta aziende cattive. Un confine ideale, che verrà giustificato in seguito, è PD ad un anno=2,66%. PD inferiori a 2,66 alias BBB/BB, aziende buone. PD superiori a 2,66% aziende cattive da gravare con tassi di interesse pesanti.
Ovviamente monitora per primi i soggetti “sconfinati”, cioè che hanno utilizzato più dell’accordato. Suddivide costoro in soggetti sconfinati da meno di 90 gg., soggetti sconfinati da oltre 90 gg e da oltre 180 gg.
Questi soggetti vengono passati ad un reparto “gestionale” che contatta il cliente, si informa sulle ragioni dello sconfinamento, propone rientri e relaziona i superiori affinché decidano per tempo una eventuale revoca. Il gestore riassume tutte le operazioni poste in atto in un diario elettronico chiamato Pratica Elettronica di Gestione PEG.
Se le sollecitazioni poste in atto non hanno effetto la pratica viene revocata e passata all’ufficio recuperi che tenta un rientro stragiudiziale (accordo bonario) o giudiziale (lento e costoso). Al termine del percorso di recupero, se di 100E se ne sono perduti 40 e recuperati 60, si dice che c’è stata un perdita dopo il default di 40. In inglese Loss Given Default o LGD. Il fatto che il credito sia assistito da garanzie a favore della banca diminuisce la perdita in caso di default (abbatte la LGD)
Nel monitoraggio viene valutata anche la perdita attesa o inevitabile.
Nel fissare il tasso attivo la banca deve tener conto che occorre farsi pagare:
1. il costo della provvista
2. il costo operativo (stipendi, consumi, tasse locali, accantonameno al fondo ammortamento tecnico)
3. il costo delle perdite su crediti (mancatei restituzioni) statisticamente prevedibili o perdite attese (PA in italiano, EL in inglese, alias Expected Loss)
4. il costo del capitale bloccato a presidio di eventuali perdite inattese (PI in ital., UL in inglese alias Unexpected Loss)
La valutazione della PA (terzo punto) è molto importante perché influenza l’utile lordo e netto della banca (cfr. dopo).
Le banche capaci di dare un rating interno riconosciuto da BdI (dette banche basate sui rating interni, in ingl. IRB) calcolano la PA con questa formula PA=PDxLGDxEAD dove EAD o Esposizione al momento (at) del default è una cifra fra l’accordato attuale e l’utilizzato. Per semplicità qui si immagini che EAD=Utilizzato. Quindi una esposizione con un EAD di 100 E, una LGD del 40% ed una PD dell1% avrà una PA=100x0,4x0,01=0,4.
Le banche senza rating interni (cosiddette banche standard) calcolano la PA in base alla loro esperienza storica.
La PA deve essere pretesa dal cliente (il tasso applicatogli deve tener conto che il cliente deve pagare anche questa voce) e subito darà luogo agli accantonamenti o provisions (ingl.)
Contabilmente, una volta calcolata la PA, la Banca farà:
Dare (Costi): Accantonamento al Fondo Rischi su Crediti
Successivamente eliderà o sottrarrà (impairment) il Fondo Rischi dall’Attivo o Dare
Dare (Stato Patrimoniale) Avere (Stato Patrimoniale): Fondo Rischi su Crediti
Crediti (lordi) Fondo Rischi su Crediti
E risulterà:
Crediti NETTI= Crediti (lordi)-Fondo rischi su Crediti
Quindi sull’Avere dello Stato Patrimoniale, il Fondo Rischi su Crediti non si vedrà più perché sottratto dall’Attivo o Dare.
Si noti che l’operazione di Accantonamento, alimentazione del Fondo e sottrazione dall’Attivo è analoga a quella che fanno le imprese industriali con l’Accantonamento al Fondo Ammortamenti Tecnici e sottrazione dagli Investimenti fissi per avere gli investimenti netti.
Poiché l’Accantonamento al Fondo Rischi su Crediti (Provisions in ingl. A volte dette anche “Accant. per dubbi esiti) è un Costo e più costi significa minori Utili a parità di Ricavi, il calcolo della PA è una operazione delicata che il monitoraggio deve eseguire con accuratezza.
Sofferenze : allorché il cliente non può restituire il prestito ricevuto e la circostanza viene valutata irreversibile, l’accordato viene revocato ed il credito viene classificato a sofferenza. Segnalato a BdI (che gira l’allarme a tutte le banche del sistema) e passato al reparto legale che tenta il recupero forzoso. Ogni posizione viene valutata singolarmente (non più statisticamente) e, se del caso, aggiornata la PAttesa. Le banche non amano ammettere le sconfitte classificando il credito a sofferenza e fanno di tutto per ritardare il momento della verità.
Incagli: sono crediti deteriorati ma ancora recuperabili (quindi una categoria intermedia fra i crediti in bonis e le sofferenze) magari con un piano di ristrutturazione che ne allunghi la scadenza:Possono essere o non essere revocati.